Il singolo investitore non può acquistare o vendere strumenti finanziari direttamente in Borsa, ma deve appoggiarsi a un intermediario autorizzato. Può trattarsi indifferentemente di una banca o di una Società d’intermediazione mobiliare (Sim) o di un agente di cambio italiani, ovvero di una banca o di un’impresa di investimento comunitaria o extra-comunitaria (quest’ultima, però, soltanto se debitamente riconosciuta).
All’intermediario il cliente conferisce un ordine di acquisto o di vendita, indicando in particolare lo specifico strumento finanziario su cui deve essere eseguito, la quantità ed eventualmente il prezzo.
Ma in che modo gli intermediari eseguono gli ordini dati dai clienti?
Una volta, precisamente prima del 14 aprile 1994, essi venivano eseguiti a voce in una sala di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, ovvero in una sala delle altre nove Borse italiane, presso le Camere di Commercio di altrettante città, dove a determinate ore del giorno si davano convegno gli agenti di cambio per dare esecuzione agli ordini ricevuti. La contrattazione avveniva “alle grida”, urlandosi cioè da una parte all’altra del recinto detto, appunto, delle grida la volontà di acquistare o vendere. I titoli in listino venivano chiamati uno alla volta (ecco perché questo metodo d’asta veniva denominato a chiamata) e sul singolo titolo gli agenti di Borsa si scambiavano a voce le singole proposte in vendita e in acquisto. Il prezzo al quale tutte sarebbero state eseguite era unico e precisamente quello medio calcolato dai funzionari di Borsa.
Ora, invece, non esistono più i locali di Borsa, ma un’unica grande rete telematica che connette i terminali degli operatori, i quali inseriscono le proposte di acquisto e di vendita nei propri computer direttamente dai loro uffici (le sale operative delle Sim, per esempio). La Borsa italiana pertanto non ha più un’estensione definita, potendo superare i confini nazionali. Nulla impedisce infatti che un operatore straniero inserisca la propria proposta dal suo ufficio all’estero (purché all’interno dell’Unione europea). Qualunque titolo può essere trattato in qualsiasi istante della seduta di Borsa: nel momento in cui il prezzo di vendita e il prezzo indicato nell’ordine di acquisto coincidono si realizza la negoziazione.
Con la negoziazione l’acquirente si può a ragione ritenere proprietario degli strumenti finanziari comprati e il venditore analogamente titolare del loro controvalore monetario (fatte salve le commissioni spettanti all’intermediario). Essi tuttavia non ne acquisiscono immediatamente il possesso: lo scambio effettivo di strumenti finanziari contro denaro avverrà successivamente e precisamente il giorno di liquidazione (l’acquirente può comunque disporre liberamente anche prima della liquidazione degli strumenti finanziari comprati: può decidere per esempio di rivenderli). Con la liquidazione si perfeziona infatti il passaggio delle attività scambiate. Sul conto corrente del venditore vengono accreditate le somme che costituiscono il corrispettivo dell’operazione, mentre sul conto titoli dell’acquirente vengono registrati i nuovi strumenti finanziari entrati nel suo portafoglio. Quando si dice che l’acquirente entra in possesso dei titoli comprati non si intende dire che ne acquisisca materialmente il controllo (li tenga fra le mani, sotto il materasso oppure depositati in cassetta di sicurezza), ma che il passaggio di proprietà verrà registrato in un conto particolare in cui egli risulterà possessore della quantità di titoli acquistati in Borsa.
Borsa
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